decesso del
titolare del diritto di usufrutto sottoposto a pignoramento
Se il titolare del diritto di usufrutto sottoposto a
pignoramento muore occorre verificare come gli pervenne:
1.
se se lo è riservato in un "negozio
traslativo con riserva", ovvero gli è pervenuto dal pieno proprietario, la
sua morte determina, anche, la cessazione del diritto di usufrutto per causa
naturale e pertanto si applica l'art. 2814, c. 1, p. I;
2.
se, invece, il diritto di
usufrutto gli è pervenuto per acquisto fattone dal precedente "primo
usufruttuario", anzi dall'usufruttuario "originario", tuttora in
vita, la sua morte non determina la cessazione del diritto di usufrutto e delle
formalità pregiudizievoli su di esso gravanti.
In questo caso il diritto di usufrutto si trasmette ai suoi eredi e durerà fino alla morte dell'usufruttuario "originario"; le ipoteche ed i pignoramenti permarranno, ma è chiaro che, a seguito della vendita forzata, l'acquirente acquista un diritto che rimane pur sempre legato alla durata della vita dell'usufruttuario "originario".